Detrazione fiscale del 50% per ristrutturazioni

Quando posso applicare la detrazione fiscale al 50% ??

Per le abitazioni private l’acquisto di mobili è agevolabile,quindi con la possibilità di usufruire del bonus fiscale,solo qualora gli interventi eseguiti nell’immobile ricadano nelle seguenti categorie di opere edilizie:
– manutenzione straordinaria
– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia.

 


Nel caso in cui l’intervento sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla ritinteggiatura non è prevista alcuna detrazione fiscale.
Questi lavori si contraddistinguono infatti come interventi di
manutenzione ordinaria, che, se eseguiti all’interno di un’abitazione, non sono contemplati dal beneficio.
Secondo la mia personale opinione anche la semplice sostituzione dei sanitari non rientrerebbe nel beneficio fiscale.
Qualora gli stessi interventi prima citati e classificabili come
manutenzione ordinaria non siano eseguiti all’interno di un’abitazione, ma su parti comuni di edifici residenziali, essi rientrano nelle varie tipologie di manutenzioni dove c’è la possibilità di detrarne tutte le spese.

 

Se nei lavori di ristrutturazione sono compresi anche opere per il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezze,ecc.., che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie sia che vengano realizzati su abitazioni private che su sezioni comuni di edifici residenziali.
In questo caso, poiché lo spostamento di una tramezza comporterebbe il rifacimento delle piastrelle, anche la spesa sostenuta per rifare le piastrelle può
rientrare a pieno titolo nella detrazione fiscale.
In pratica ci sono
alcuni interventi, che presi singolarmente si configurano come manutenzione ordinaria e non rientrano nelle normative del beneficio fiscale, in particolare se eseguiti su abitazioni private.

 

Tuttavia, se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio, che comporta altri lavori che vengono ritenuti agevolabili, possono usufruire della detrazione fiscale in quanto necessari ai lavori agevolabili. Se all’interno di un edificio esistente ad uso residenziale si decide di realizzare un nuovo servizio igienico, tutte le spese sostenute possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
È però importante specificare che tale servizio debba essere creato all’
interno del volume  esistente della casa. Non è ammessa quindi alla detrazione la realizzazione di un servizio igienico come ampliamento al fabbricato.

 

Nella detrazione potranno, quindi, rientrare le spese relative alla realizzazione delle tramezze, della porta, degli impianti idrosanitario ed elettrico, delle piastrelle del pavimento e dei rivestimenti delle pareti, dei sanitari e della rubinetteria. In poche parole saranno agevolabili e quindi idonei per il bonus fiscale tutte le opere che contribuiranno all’ottenimento e al completamento di un servizio igienico standard.

 

Il decreto 63/2013 con la successiva conversione in Legge (L.90/2013) ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione prevista dal
bonus mobili ammonta al 50% per un tetto massimo di spesa di 10.000 euro. Negli ultimi mesi è stato definitivamente stabilito che tale tetto massimo di spesa è indipendente dall’ammontare della spesa sostenuta per l’intervento di ristrutturazione collegato.